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Commissioni di gestione e remunerazione indiretta dell’amministratore: la CAA di Marsiglia rafforza gli obblighi probatori

La Corte Amministrativa d’Appello di Marsiglia precisa le condizioni in cui una società può legittimamente remunerare indirettamente il proprio amministratore tramite una convenzione di prestazioni di servizi.

Con sentenza del 3 aprile 2025 (n. 23MA02484), resa a seguito del rinvio disposto dalla decisione “Sté Collectivision” del Consiglio di Stato, la 3ª sezione della Corte Amministrativa d’Appello di Marsiglia ha chiarito le condizioni in cui una società può validamente remunerare indirettamente il proprio amministratore tramite una convenzione di servizi. Nel caso di specie, in assenza della prova di una decisione sociale esplicita e di una controprestazione reale per la società, il pagamento degli onorari è stato riqualificato come atto anormale di gestione. La Corte applica rigorosamente il quadro interpretativo delineato dal Consiglio di Stato e ribadisce l’esigenza di una giustificazione probante, sia nella forma sia nella sostanza, per evitare la qualificazione di impoverimento senza contropartita.

La sentenza illustra con chiarezza le esigenze molto rigorose imposte dal giudice amministrativo in materia di remunerazione indiretta dell’amministratore tramite convenzioni di servizi tra società collegate. Pur restando giuridicamente possibile, tale strutturazione richiede:

  • Una deliberazione esplicita dei soci o del consiglio di amministrazione, formalmente verbalizzata;
  • La prova documentata di prestazioni specifiche, estranee alle funzioni inerenti al mandato sociale;
  • Particolare attenzione in caso di conflitto di interessi o di amministratori comuni.

In mancanza, la società si espone a un recupero dell’imposta sulle società, a sanzioni e potenzialmente a rettifiche IVA.

La società Collectivision, una SARL gestita dal sig. A., aveva stipulato nel giugno 2013 una convenzione di prestazioni di servizi con la società Sonely, della quale il sig. A. era anche co-amministratore e socio. Tale convenzione prevedeva un ampio ventaglio di missioni di natura amministrativa, finanziaria e strategica (aggiornamento degli strumenti di gestione, coordinamento operativo, sviluppo del gruppo…).

Tuttavia, queste prestazioni sono state in realtà eseguite dallo stesso amministratore, tramite la società Sonely. Per l’amministrazione fiscale, gli onorari corrisposti a Sonely costituivano in realtà una remunerazione indiretta del sig. A., non deliberata regolarmente dagli organi sociali competenti e priva di una contropartita distinta dalle sue funzioni di amministratore. L’amministrazione ha quindi reintegrato tali spese per l’esercizio 2013 come atto anormale di gestione (AAG).

La società ha contestato il recupero, prima dinanzi al tribunale amministrativo, poi dinanzi alla Corte Amministrativa d’Appello di Marsiglia, dopo la cassazione parziale da parte del Consiglio di Stato (decisione Sté Collectivision, CE, 4 ott. 2023, n. 466887). Secondo il Consiglio di Stato, una società può, mediante convenzione, remunerare indirettamente il proprio amministratore tramite un’altra società, senza che ciò costituisca di per sé un AAG. Tuttavia, tale remunerazione indiretta è ammessa solo se gli organi sociali competenti hanno espresso la volontà di remunerare l’amministratore in questo modo e se la società dimostra una contropartita effettiva, ossia prestazioni distinte dalle funzioni proprie del mandato sociale.

In mancanza, il pagamento è considerato un impoverimento senza contropartita per la società e costituisce un atto estraneo a una gestione commerciale normale (artt. 38 e 209 del CGI).

Nel caso di specie, la CAA di Marsiglia constata, su rinvio del Consiglio di Stato, che:

  • Non è stata fornita alcuna prova di una valida decisione sociale. Il solo rapporto di gestione che menzionava l’esistenza della convenzione, gli importi versati e la qualità di socio comune non è sufficiente a dimostrare una decisione collettiva dei soci che abbia validato una remunerazione indiretta dell’amministratore. Il riferimento all’art. L. 223-19 del Codice di Commercio è giudicato insufficiente.
  • Non è stata dimostrata alcuna prestazione tecnica specifica. Il contenuto della convenzione è considerato generico, e nulla prova che il sig. A. abbia agito diversamente da quanto previsto dalle sue funzioni di amministratore della SARL, i cui poteri non erano peraltro limitati dallo statuto.
  • Le affermazioni relative a una gestione più efficiente grazie a un secondo co-amministratore di Sonely sono ritenute troppo generiche e prive di rilevanza. L’amministrazione aveva comunque accettato la deduzione degli onorari riferiti a tale co-amministratore.

La Corte conferma il recupero: gli onorari versati a Sonely in proporzione alla remunerazione del sig. A. sono riqualificati come atto anormale di gestione, in assenza di prova di una contropartita reale e di una validazione formale da parte degli organi sociali competenti.