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Italia: dal “CR7” all’accoglienza dei grandi patrimoni

Reso celebre dal caso Cristiano Ronaldo, il regime fiscale italiano dei neo-residenti consente, a determinate condizioni, di beneficiare di una imposizione forfettaria sui redditi di fonte estera. La presente nota illustra le condizioni di accesso, i vantaggi, gli obblighi dichiarativi e i chiarimenti forniti dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate.


I. Contesto: l’Italia come destinazione fiscale strategica

Secondo uno studio Henley & Partners, oltre 142.000 milionari nel mondo prevedono di cambiare residenza fiscale nel 2025. L’Italia si posiziona al 3° posto, dopo Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti. Questa attrattiva è dovuta in gran parte all’introduzione, nel 2017, del regime dei neo-residenti previsto dall’art. 24-bis TUIR, noto anche come “regime CR7”.

Il regime consente di beneficiare, per 15 anni, di una tassazione forfettaria di 200.000 € all’anno sui redditi di fonte estera. I familiari possono aderire pagando 25.000 € per persona e per anno.

Condivido qui (link) l’introduzione a una nota di analisi dedicata al regime, ai suoi meccanismi e alle aree di rischio individuate come oggetto di potenziali controlli fiscali. Il documento completo è disponibile su richiesta.

Sono a disposizione per discuterne, sia in ottica di revisione indipendente di strutture esistenti, sia per supportare un progetto di trasferimento in Italia.

Segue una tabella riepilogativa delle principali caratteristiche:


II. Condizioni di accesso (art. 24-bis TUIR)

Requisiti principali:

  • Non essere stato residente fiscale in Italia per almeno 9 dei 10 anni precedenti (art. 2, c. 2 TUIR).
  • Trasferimento della residenza fiscale in Italia.

Modalità di opzione:

  • Indicazione esplicita nella dichiarazione dei redditi.
  • Pagamento integrale dell’imposta forfettaria nei termini (in genere entro il 30 giugno dell’anno successivo). Nessuna regolarizzazione ammessa (ravvedimento operoso) – Circ. 17/E-2017.

Estensione ai familiari:

  • Familiari ai sensi dell’art. 433 c.c.
  • Imposta forfettaria di 25.000 €/anno/persona.

III. Vantaggi fiscali aggiuntivi

  1. Esenzione da imposta di successione e donazione su beni esteri
    Ai sensi dell’art. 1, §158, L. Bilancio 2017, le trasmissioni di beni esteri sono esenti anche per contribuenti residenti in Italia.
  2. Esenzione IVIE e IVAFE
  • IVIE (imposta sugli immobili esteri): esenzione per tutta la durata del regime (art. 19, §13, DL 201/2011).
  • IVAFE (imposta su attività finanziarie estere): idem (art. 19, §18, DL 201/2011).
    Le esenzioni non si applicano agli Stati esclusi dall’opzione (art. 24-bis, c. 5 TUIR).
  1. Esenzione dall’obbligo di monitoraggio fiscale
    Dispensa dall’obbligo di compilare il quadro RW per le attività estere (art. 4 DL 167/1990), salvo partecipazioni qualificate (Circ. 17/E-2017).

IV. Interpello probatorio: uno strumento di tutela

Il contribuente può presentare interpello probatorio all’Agenzia delle Entrate (art. 11, c. 1, lett. b) L. 212/2000). Una risposta favorevole garantisce certezza giuridica sull’accesso al regime, riducendo i rischi di contestazioni future.

Documentazione richiesta:

  • Dati personali e fiscali.
  • Prova della non-residenza in Italia.
  • Stati di residenza pregressi.
  • Stati esclusi dall’opzione.
  • Check-list Provvedimento 47060/2017.

V. Ambito di applicazione e redditi ammessi

Sono coperti tutti i redditi di fonte estera (Stati inclusi nell’opzione): salari, dividendi, plusvalenze, crypto-asset, stock options (Circ. 83/2022; Ris. 397/2022).

Eccezione: plusvalenze da partecipazioni qualificate tassate ordinariamente se cedute nei primi 5 anni (26%).


VI. Pagamento e mantenimento del regime

  • Importo annuale: 200.000 € (25.000 € per familiari).
  • Pagamento unico entro il 30 giugno N+1.
  • Nessun ritardo ammesso: decadenza immediata.

Durata:

  • 15 anni massimo, non rinnovabili.
  • Opzione revocabile ma irrevocabile in senso contrario.

VII. Conclusione: un regime potente ma complesso

Nonostante l’apparente semplicità, il regime presenta aree di vulnerabilità: qualificazione dei redditi, loro effettiva provenienza, strutturazione dei flussi. Il caso Cristiano Ronaldo lo dimostra: nonostante i pagatori esteri, il giudice italiano ha ritenuto i proventi dei diritti d’immagine come redditi da lavoro autonomo esercitato in Italia, escludendone l’agevolazione.

Analoghi rischi emergono quando il contribuente gestisce una società estera dall’Italia: essa può essere considerata fiscalmente residente in Italia e i dividendi perdere la natura di reddito estero. Inoltre, l’uso di strutture interposte o entità controllate (CFC) è monitorato attentamente: i redditi possono essere imputati al beneficiario effettivo, anche per presunzioni.

Infine, è essenziale il riconoscimento della residenza italiana da parte dello Stato di origine. In assenza di coordinamento convenzionale, il rischio di doppia imposizione resta concreto. La natura dell’imposta sostitutiva ex art. 24-bis TUIR e la sua qualificazione ai fini delle convenzioni è un nodo tecnico da non sottovalutare.

Queste linee di frattura – riqualificazione dei redditi, interposizione, norme CFC, riconoscimento convenzionale – sono i fronti su cui l’amministrazione fiscale può avviare un vero confronto interpretativo. Il contribuente prudente farà bene a predisporre una strategia difensiva robusta.

S.ASSOGNA – sandro.assogna@avocat.fr